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ANCORA UN AFFONDO SULL’AUTORICICLAGGIO: IL QUARTO COMMA DELL’ART. 648-TER.1 C.P. NON CONFIGURA UNA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DELLA CONDOTTA TIPICA

Sul numero datato 16 luglio 2018 della rivista on-line “Sistema Società”, disponibile per gli abbonati, è presente una nuova pubblicazione del mio studio, dal titolo “Ancora un affondo sull’autoriciclaggio: il quarto comma dell’art. 648-ter.1 c.p. non configura una causa di non punibilità della condotta tipica“. É un commento alla sentenza n. 30399 del 7 giugno 2018, resa dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione e depositata il 5 luglio. In tal sede la Suprema Corte, ancora una volta in occasione del vaglio di legittimità di un’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, si è espressa autorevolmente – mediante formulazione di un apposito principio di diritto – sulla “condizione di non punibilità” prevista dal quarto comma dell’articolo 648-ter.1 c.p. A seguito di tale pronuncia le condotte perseguibili, in quanto integranti il fatto tipico del reato di autoriciclaggio – o di reati affini, come quello ex art. 648-ter c.p. – possono considerarsi chiaramente delineate nella loro massima espansione, conservandosi ben saldo e pacifico l’estremo limite rappresentato dal principio di ne bis in idem, di cui proprio l’art. 648-ter.1, c. 4, c.p. garantisce il rispetto. Risultano ormai ridotte ai minimi termini, dunque, le ipotesi di reimpiego dei proventi illeciti che possano ritenersi esenti da responsabilità ulteriori, diverse da quelle che si fondano sui reati che li hanno originati.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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