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CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE: per la protezione dei diritti umani e la gestione degli impatti ambientali

La direttiva (UE) 2024/1760 riguardante la due diligence delle imprese in materia di sostenibilità (c.d. corporate sustainability due diligence directive,) è stata pubblicata il 5 luglio 2024 ed entrerà in vigore entro 20 giorni dalla sua pubblicazione. Gli stati membri avranno quindi due anni per perfezionare i propri regolamenti e procedure amministrative al fine di conformarsi alla legislazione dell’UE.

COSA PREVEDE?

In primis è in linea con l’art. 191 TFUE che prevede “salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.” Tali obiettivi riguardano non solo enti pubblici, ma anche privati, in particolare le aziende. Con tale direttiva verrà perfezionato il contesto normativo europeo sotto il profilo del pilastro dei diritti sociali, per la promozione di diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque: invero è parte delle politiche e delle strategie dell’UE relative alla promozione del lavoro dignitoso a livello mondiale, comprese le catene del valore globali, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso a livello mondiale. La direttiva include inoltre piani per la compatibilità climatica aziendale ed estende gli obblighi di trasparenza ESG a tutta la filiera. Il programma generale di azione ambientale dell’Unione fino al 2030 mira ad accelerare la transizione verde verso un’economia climaticamente neutra, sostenibile, non tossica ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Si tratta di un’economia circolare basata sulle energie rinnovabili, resiliente e competitiva in modo giusto, equo e inclusivo, per proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell’ambiente arrestando e invertendo la perdita di biodiversità.

GARANZIE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

La presente direttiva vuole garantire che le imprese attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione verso la sostenibilità delle economie e delle società attraverso l’identificazione e, se necessario, la definizione delle priorità, la prevenzione e la mitigazione, ponendo fine, a problemi potenziali o effettivi di impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente connessi alle attività proprie delle società, alle operazioni delle loro filiali e dei loro partner commerciali nelle catene di attività delle società, garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di questo dovere abbiano accesso alla giustizia e ai rimedi legali. Coerentemente a tale direttiva, le aziende dovranno utilizzare criteri appropriati per istituire ed attuare misure di dovuta diligenza riguardo alle loro operazioni, quelle delle società figlie, dei loro partner commerciali diretti e indiretti durante tutta la catena di attività. Alle aziende non è tuttavia imposto di garantire in ogni circostanza che gli impatti negativi non si verifichino in assoluto. Perciò, gli obblighi principali previsti dalla presente direttiva sono inquadrabili come “obblighi di mezzi”. Sono stabiliti obblighi per le aziende riguardati gli impatti negativi (effettivi e potenziali) concernenti diritti umani e l’ambiente, in relazione alle proprie attività, le operazioni delle controllate e quelle svolte da partner commerciali nell’ambito delle catene di attività. Riguarda inoltre la responsabilità derivante da violazioni di tali obblighi, nonché l’obbligo di adottare e attuare un piano per la transizione e la mitigazione dei cambiamenti climatici col fine di garantire la compatibilità del modello di business adottato dall’azienda con la transizione verso un’economia sostenibile ed una limitazione del surriscaldamento globale a 1,5°C.

 A QUALI SOGGETTI SI APPLICA?

Si applica a tutte quelle società che hanno almeno 1000 dipendenti e hanno realizzato un fatturato netto mondiale superiore a 450 milioni di Euro nell’ultimo esercizio finanziario per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale; alle società che non raggiungono tali soglie, ma che risultano essere capogruppo di società che invece hanno raggiunto le soglie in questione nell’ultimo esercizio per cui è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio consolidato annuale; le società che hanno stipulato o sono società madre ultime di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di royalties con società terze indipendenti, ove tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto commerciale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi e se tali royalties ammontano a più di 22,5 milioni di EUR nell’ultimo esercizio finanziario per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale e a condizione che la società abbia avuto o sia la società madre finale di un gruppo che ha realizzato un fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro nell’ultimo esercizio finanziario per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.

NOVITÀ

Una tra le novità più importanti è costituita dalla possibilità, in caso di violazione delle disposizioni della Direttiva, di mitigazione degli effetti risolutivi degli accordi tra imprese e partner: l’ultima formulazione della CSDDD prevede infatti che la volontà di interrompere rapporti commerciali coi partner o evitare di intraprenderne di nuove dovrebbe essere considerata “l’ultima spiaggia”, dovendo prediligere invece la possibilità di considerare misure più moderate come la sospensione temporanea del rapporto commerciale per quanto riguarda le attività che hanno subito gli effetti negativi derivanti dalla violazione, ovvero l’adozione di un piano di prevenzione potenziato per evitare tali effetti specifici in maniera efficiente nonché tempestiva (art. 13 CSDDD “Arresto degli impatti negativi”). Per quanto riguarda la tutela degli stakeholder, le aziende forniranno la possibilità a persone e organizzazioni di rappresentanza di trasmettere reclami direttamente alle stesse, instaurando una procedura equa, pubblica, accessibile, prevedibile e trasparente per gestire reclami, fornendo informative adeguate ai soggetti interessati, senza che ciò precluda tutela giudiziaria ai soggetti legittimati.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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