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“Insider trading di se stesso”: la Cassazione non lascia spazio a vuoti di tutela

Di recente abbiamo pubblicato un commento a Cass civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14664, un’interessante sentenza in tema di abuso di informazioni privilegiate e sanzioni Consob per gli illeciti di insider trading secondario (art. 187-bis del Testo unico sulla Finanza).

Tale pronuncia, oltre a far emergere come le sanzioni amministrative possano in concreto rivelarsi ancor più pervasive di quelle penali – si pensi alla confisca per equivalente dell’intero prodotto del reato ex art. 187-sexies t.u.f. (C. Cost. 223/2018) – , ha il merito di aver circoscritto, e meglio delineato, la portata dell’esenzione dal divieto di insider trading prevista dal 30°considerando della Dir. 2003/6/CE.

La disposizione interpretativa ivi contenuta, infatti, aveva permesso di ragionare attorno al c.d. insider trading di se stesso”, riferendosi, con tale espressione, all’ipotesi in cui un’informazione privilegiata venga utilizzata sul mercato proprio da chi le ha dato origine.

Se però la dottrina era concorde nel ritenere necessario, ai fini della configurazione di un illecito, il requisito della diversità tra fonte e utilizzatore dell’informazione, non sembrava essere del medesimo avviso la giurisprudenza di merito, secondo cui “l’alterità soggettiva tra creatore della notizia ed utilizzatore della stessa, è un elemento ricorrente ma non costitutivo della fattispecie” (Trib. Milano 12.11.2015 n. 12149).

La Suprema Corte di Cassazione, facendo luce sul punto, ha chiarito che l'”insider trading di se stesso” non configura un illecito solo allorquando sia il naturale svolgimento dell’operazione societaria che ha generato l’informazione e la condotta sia posta in essere in nome e per conto della persona giuridica, ovvero, agendo in quanto organo societario.

L’esenzione non opera, invece, allorché la persona fisica agisca in proprio sul mercato, traendo vantaggio dalla stessa informazione che ha personalmente contribuito a generare.

Il testo del nostro commento, edito per la rivista Sistema Società (Gruppo 24Ore), è reperibile sul numero online del 3 luglio 2019. Il contenuto è riservato agli abbonati.

 

 

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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