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Prescrizione più “breve” per la frode IVA “non grave”

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata il 22 giugno 2017  (n. 31265/17), e successivamente con sentenza depositata il 5 ottobre 2017 n. 45751, ritorna sull’argomento della prescrizione nei reati fiscali.

Come noto, la Corte di Giustizia Europea – Grande Sezione, con la sentenza “Taricco e altri” (8 settembre 2015, C-105/14), aveva imposto la disapplicazione della disciplina della prescrizione ai sensi degli artt. 160 – 161 cod. pen. nel caso in cui sorga pregiudizio per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
In tal modo, la Corte di Giustizia rendeva non applicabili da parte del Giudice italiano le disposizioni citate ai reati fiscali (tra cui, ad es., i casi di frode IVA), che consentivano la prescrizione di tali fattispecie in tempi più brevi.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione in considerazione, statuisce che per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) per importi non rilevanti, si continuino ad applicare le norme sulla prescrizione ai sensi degli artt. 160 e 161 cod. pen.
Ne consegue che ai casi di frode IVA “non grave” si applica la prescrizione “più breve”.

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