Il titolo sancisce il principio della decisione del GIP di Milano (971/2020) che si fonda sul convincimento che non si può individuare nella srl unipersonale un centro autonomo di interessi, distinto da quelli del suo fondatore e amministratore unico (la decisione è tratta da un articolo del sole 24 ore di oggi a firma di G. Negri). In proposito la Corte di Cassazione e’ divisa su due orientamenti. Il primo valorizza l’ autonomia del soggetto fisico rispetto a quello giuridico; per tale ipotesi anche le ditte individuali rientrano nel novero di ente ai sensi della 231 ( sent. 15675/2010). Il secondo orientamento fa perno, invece, sulla confusione di identità tra persona fisica e persona giuridica ( sent. 30085/2012) . A mio avviso, è condivisibile il ragionamento del Gip che esclude la responsabilità dell’ ente, poichè va valutata di volta in volta la complessità della struttura organizzativa per stabilire se vi sia un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distinto da chi materialmente ha operato. Sul punto sarà interessante conoscere gli sviluppi giurisprudenziali ulteriori delle corti superiori.