Il nostro Studio ha contribuito a ridelineare il volto dell’art. 120 c.d.s. comma 2 del c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca di della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale (Cort. Cost. n. 24/2000).
Così recita la pronuncia del 23.07.2020 del Tar Marche al quale si era rivolto un nostro assistito attinto da un provvedimento di revoca per essere stato sottoposto da parte del Tribunale di Sorveglianza di Ancona alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
A fronte dell’accoglimento della questione di costituzionalità da noi promossa incidentalmente avanti al TAR Marche, di recente si è finalmente concluso con esito positivo il ricorso che avevamo presentato nella primavera 2018, avverso una revoca di patente intervenuta ai sensi dell’art. 120 C.d.S. (perdita dei requisiti morali per il mantenimento di titoli abilitativi alla guida).
Nella specie, si trattava di una revoca disposta in via automatica dal Prefetto, ai sensi del secondo comma del citato articolo, in conseguenza della sottoposizione del ricorrente alla misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dal Magistrato di Sorveglianza.
Dopo aver studiato attentamente la questione, forti della declaratoria d’incostituzionalità, intervenuta con la sent. C. cost. 22/2018, riguardo all’automatismo della revoca prefettizia di patente disposta nei confronti del diverso caso di chi abbia riportato condanne per stupefacenti (artt. 73-74 D.P.R. 309/1990), ci eravamo determinati a sottoporre nuovamente al vaglio incidentale della Consulta il secondo comma dell’art. 120 C.d.S.
Pensando allora alle ricadute in tema di giurisdizione scaturenti dal presumibile accoglimento della questione, avevamo optato per la proposizione di un ricorso innanzi al Giudice Amministrativo, nonostante la cognizione dei provvedimenti in parola fosse – allo stato – riservata a quello Ordinario, per giurisprudenza consolidata.
Infatti, in conseguenza della richiamata pronuncia costituzionale 22/2018, la revoca di patente era passata dall’essere mero atto dovuto (cui corrisponde un diritto soggettivo) ad espressione di potere discrezionale: stabilendo che il Prefetto, non “deve”, bensì “può” provvedere alla revoca, la posizione soggettiva incisa dal provvedimento amministrativo è stata dunque degradata ad interesse legittimo.
La Corte costituzionale ha premiato la bontà di questa tesi, riconoscendo la non manifesta infondatezza della questione sollevata dal TAR Marche, ritenendo proprio sulla base di questo assunto che la relativa giurisdizione non fosse “ictu oculi manifestamente insussistente”.
Decisione della Corte costituzionale: Nel giudizio incidentale la Consulta ha evidenziato, anche in questo caso, come il dettato normativo dell’art. 120 C.d.S. comporti che la revoca del titolo abilitativo alla guida sia “indifferenziatamente ricollegato ad una pluralità di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità, poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali”, le quali se non detentive, “sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo abilitativo alla guida”.
Il TAR Marche, preso atto della decisione della Corte costituzionale, ha annullato definitivamente il provvedimento di revoca non motivato da parte della prefettura di Pesaro.
La pronuncia in commento ha aperto la strada anche ad una successiva pronuncia di illegittimità Costituzionale dell’art. 120 c.d.s. (sent. n. 99/2020) nella quale è prevista l’abolizione di ogni automatismo di revoca di patente anche per coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione.