In data 6.12.2024 è stata depositata la sentenza del Tribunale di Rimini (n. 1799/2024) di assoluzione di un cliente dello Studio Legale Ghiselli, imputato della contravvenzione prevista e punita dall’articolo 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, Codice della Strada, accusato di aver condotto la propria autovettura in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche e con l’aggravante di aver commesso il fatto provocando un sinistro stradale.
La causa non poteva che concludersi con assoluzione perché il fatto non sussiste, in quanto, su richiesta della Polizia Locale, erano stati effettuati accertamenti quali prelievo ematico per la verifica del tasso alcolemico, senza che sia stato dato l’avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. poiché le analisi erano state richieste proprio dalla Polizia e non per finalità di cura.
Dagli atti si evince che non risulta alcun documento comprovante l’avviso di tale facoltà e seppur l’imputato presentasse sintomi di abuso alcolico, come riportati nella scheda di pronto soccorso, non versava nelle condizioni psicofisiche tali da impedirgli di comprendere l’avviso, infatti, come dichiarato dal personale sanitario, lo stesso si presentava “vigile, collaborante e tranquillo”. Tale mancanza, tempestivamente eccepita e recepita dal Giudice, ha reso inutilizzabile l’esito delle analisi e comportato l’assoluzione.