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REVOCA DI PATENTE E GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

NUOVE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA ( A PARTIRE DAL 14 DICEMBRE 2024)

CON LA LEGGE N. 177/2024 ENTRERANNO IN VIGORE RILEVANTI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, CHE INASPRIRANNO LE SANZIONI PER QUANTO RIGUARDA LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E INTRODURRANNO IMPORTANTI NOVITA’ COME AD ESEMPIO IL DIPOSITIVO CD. ALCOLOCK, CHE IMPEDIRA’ L’ACCENSIONE DELLA VETTURA PER COLORO CHE GIA’ INCORSI NEL REATO ABBIANO ABUSATO DI SOSTANZE ALCOLICHE PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA.

TUTTAVIA, LA NORMA CHE PIU’ DESTA ATTENZIONE E’ LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 187 C.D.S. OVVERO LA GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

PARE INFATTI NON ESSERE PIU’ PREVISTO IL REQUISITO DELL’ALTERAZIONE AL FINE DELLA INTEGRAZIONE DEL REATO, ESSENDO SUFFICIENTE L’ESAME TOSSICOLOGICO.

TUTTAVIA, SI E’ IN ATTESA DEI DECRETI MINISTERIALI E DELLE LINEA GUIDA CHE DISVELERANNO MEGLIO IL VOLTO DELLA NUOVA NORMA CHE SI PRESTA A RILIEVI DI TIPO COSTITUZIONALE PROPRIO PERCHE’ PUNISCE LA CONDOTTA DI CHI NON VERSA IN UNO STATO DI ALTERAZIONE.

LA NUOVA FORMULAZIONE DELLA NORMA NON TIENE CONTO DELLA SUSSISTENZA DEI DUE REQUISITI PRECEDENTEMENTE ELABORATI NELLA GIURISPRUDENZA OVVERO L’ESITO DEGLI ESAMI TOSSICOLOGICI E LO STATO DI ALTERAZIONE RILEVATO DA PERSONALE SANITARIO, AL FINE DI RITENERE CONFIGURATO IL REATO DI GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

VI E’ UN ULTERIORE PROFILO DELLA NORMA CHE CREA ULTERIORI CRITICITA’ SUL PROFILO COSTITUZIONALE, CIOE’ LA PRIVAZIONE DEL DOCUMENTO DI GUIDA DA PARTE DEGLI AGENTI QUANDO ATTRAVERSO APPARECCHI PORTATILI ABBIANO RICONTRATO L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI (ART. 5 TER, 187 CDS).

LA PREFETTURA  RICHIEDERA’ GLI ESAMI PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE CHE SE DOVESSERO CONFERMARE L’INIDONEITA’ ALLA GUIDA DEL CONDUCENTE CONDURREBERO ALLA REVOCA DI PATENTE (E AL DIVIETO DI CONSEGUIRLA NUOVAMENTE PRIMA DEL DECORSO UN TRIENNIO).

A CIO’ SI AGGIUNGE IL DIVIETO DI CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA PER COLORO CHE MINORI DI ANNI 21 SIANO TROVATI POSITIVI AGLI STUPEFACENTI (BLOCCO FINO AD ANNI 24 PER I POSITIVI ALLE DROGHE, COSI’ SOLE 24 ORE DEL 9.12.2024).

GIA’ IN PASSATO LA NORMA AVEVA CREATO NON POCHI PROBLEMI POICHE’ NON RISULTAVA EMANATO IL DECRETO MINISTERIALE PER L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO DA PARTE DI PERSONALE AUSILIARIO (CIO’ HA COMPORTATO L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DI PATENTE DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI SENT. 513/2024, COME DA ARTICOLO PUBBLICATO 9.09.2024 SU QUESTO SITO).

ALTRA SITUAZIONE DI CRITICITA’ CREAVA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NON EQUIVOCI PER L’ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO PRESSO L’OSPEDALE PER GLI ESAMI (LADDOVE NON VI FOSSERO, APPARE LEGITTIMO IL RIFIUTO COME DA SENTENZA GIP DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 332/2024, COME DA ARTICOLO PUBBLICATO IL 26.11.2024).

IN CONCLUSIONE, A FRONTE DI GRAVI SANZIONI, VI SONO INCERTEZZE NORMATIVE CHE DOVRANNO ESSERE NECESSARIAMENTE RISOLTE E LACUNE CHE DOVRANNO ESSERE COLMATE CON APPOSITI DECRETI MINISTERIALI, PENA L’INCOSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA DI NUOVO “CONIO”.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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