Recentemente lo Studio Legale Ghiselli si è occupato di un caso riguardante la fattispecie di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti clinico – tossicologici ai sensi dell’ art. 187 comma 8 c.d.s. . In particolare, il soggetto veniva fermato dalla Polizia Locale che stava svolgendo un servizio mirato al controllo della guida in stato di ebbrezza. Lo stesso risultava positivo all’accertamento del tasso alcolemico con un valore di 0,63 gr/l, incorrendo nella sanzione amministrativa di cui all’art. 186 comma 2 lettera A) c.d.s ed escludendo quindi la fattispecie di reato.
Gli operatori della Polizia Locale riscontrando nell’assistito una sintomatologia quale “occhi lucidi e arrossati, linguaggio pastoso e stato confusionale”, invitavano quest’ultimo a recarsi presso una struttura sanitaria per l’espletamento di accertamenti tossicologici. Egli, rifiutandosi di venire scortato presso tale struttura, si vedeva contestato il reato ex art. 187 comma 8 c.d.s.
Su tale fatto si è espresso il Giudice per le Indagini Preliminari di Rimini, assolvendo l’imputato poiché il fatto non sussiste e, a motivazione della propria decisione, ha chiarito che nel caso in esame non vi erano sufficienti prove a legittimare la richiesta di accompagnamento coattivo.
Gli Agenti hanno agito al di fuori della fattispecie descritta all’art. 187 c.d.s.; avrebbero infatti potuto sottoporre il soggetto ad un test “rapido” in loco, al quale non sarebbe sicuramente seguito un rifiuto, data la collaborazione di quest’ultimo per quanto concerne l’accertamento precedente del tasso alcolemico. È da ritenersi legittimo il rifiuto ad un accompagnamento coattivo presso una struttura sanitaria, per l’esecuzione degli accertamenti clinico – tossicologici (come previsto al comma 2 bis), senza che vi sia presenza di una ragionevole motivazione od un precedente esito positivo del test non invasivo eventualmente effettuato ai sensi del comma 2.
Appare significativo evidenziare come la sintomatologia descritta dagli Agenti di Polizia Locale, possa essere facilmente riconducibile a fattori ben diversi dall’effettivo consumo di sostanze stupefacenti, primo fra tutti l’accertamento del tasso alcolemico di 0,63 gr/l, immediatamente precedente alla richiesta di accompagnamento coattivo per l’esecuzione di analisi tossicologiche specifiche.
A conferma di quanto precedentemente affermato è intervenuta la quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30811/2024, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 c.d.s ovvero il rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico ed all’uso di sostanze stupefacenti.
Tale sentenza, esplicita la necessaria ragionevolezza degli indizi che possano ricondurre ad un possibile stato di alterazione da sostanze stupefacenti, evidenziando che la mera ripetizione della sintomatologia ritenuta alla base di un abuso di sostanze alcoliche, non possa essere posta come presupposto per un accompagnamento coattivo in una struttura sanitaria ai sensi dell’art. 187 c.d.s.
Nel caso in esame, la sintomatologia descritta precedentemente, come già stabilito, può essere ragionevolmente ricondotta all’accertamento del tasso alcolemico, eppure nel verbale di accertamento inerente alla contestazione ex. art. 186 comma 2 lett. A) c.d.s., non appare descritto alcun sintomo.
La fattispecie in oggetto, avvalora ulteriormente la posizione sostenuta dalla Suprema Corte, poiché dei blandi indicatori quali “occhi lucidi e arrossati, linguaggio pastoso e stato confusionale” non possono considerarsi come evidenti ed inequivocabili sintomi di assunzione di sostanze stupefacenti, potranno eventualmente considerarsi come inevitabile conseguenza dell’accertato tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.