Con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56) ed il recentissimo D.M. attuativo 18 settembre 2024, n. 132, il Consiglio dei Ministri il ha definitivamente dato il “via libera” ad alcune misure previste dal PNRR in relazione alla protezione dei lavoratori.
A partire dal 1° ottobre 2024 verrà introdotto un meccanismo di “patente a punti” volto alla tutela dei lavoratori che operino nei cantieri edili mobili o temporanei. Le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno possedere una “patente digitale” per lavorare in cantieri edili. Questo sistema mira a contrastare il lavoro sommerso ed a migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La “patente” alla data di rilascio avrà un punteggio minimo di 30 crediti e sarà assegnata solo se il soggetto giuridico soddisfi alcuni requisiti: i) iscrizione alla Camera di Commercio; ii) adempimenti formativi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; iii) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); iv) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); v) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Come previsto dall’art. 5 del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, al momento del primo rilascio della “patente” o con successivo accreditamento, gli interessati potranno ottenere un incremento dei “crediti” assegnati al verificarsi di alcune condizioni previste dalla normativa.
Per la specifica relativa ai parametri di incremento del punteggio si rimanda al documento allegato al D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Tuttavia come esempio di dettaglio si riporta che l’espletamento di attività, di investimenti o di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro assegna cumulativamente un massimo di 30 crediti. Al fine di ottenere crediti aggiuntivi, l’interessato potrà produrre certificazioni volte a comprovare: il possesso della certificazione UNI ISO 45001 (5 crediti); la formazione sulla lingua per lavoratori stranieri (2 crediti); l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate (6 crediti); almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS (2 crediti).
I soggetti giuridici che abbiano già adottato un Modello Organizzativo 231 potranno ottenere un incremento di 4 crediti qualora la parte relativa alla S.S.L. del Modello 231 sia asseverata secondo la norma UNI 11751-1. Precisando sul punto che la non conformità originaria del Modello Organizzativo 231 non è di per sé condizione preclusiva al riconoscimento del maggior punteggio. Le imprese potranno rivolgersi ai professionisti del settore al fine di far valutare ed eventualmente integrare la parte speciale del Modello Organizzativo 231, per poi domandare successivamente l’assegnazione dei maggiori crediti.
Il Decreto ha introdotto anche un meccanismo di decurtazione dei punti al verificarsi di specifiche violazioni, ad esempio: il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni che comporti la malattia professionale di un dipendente determina la decurtazione di 10 crediti; l’infortunio di un lavoratore che comporti l’inabilità permanente al lavoro determina la decurtazione di 15 crediti; la morte di un lavoratore in conseguenza a infrazioni delle regole di prevenzione determina la decurtazione di 20 punti.
Inoltre, chi lavora senza patente o con meno di 15 crediti sarà soggetto a sanzioni amministrative da 6.000 a 12.000 euro. Allo stesso modo, un punteggio inferiore a 15 crediti impedirà di lavorare nei cantieri temporanei, salvo completare i lavori in corso.
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 è un esempio palmare di come il legislatore antinfortunistico voglia motivare al rispetto delle norme in materia di S.S.L., incoraggiando pratiche di auto-prevenzione e promuovendo l’etica della legalità attraverso il riconoscimento di incentivi premiali.
Il Modello Organizzativo 231, da ultimo oggetto di richiamo dal citato Decreto – e divenuto di crescente importanza negli ambiti del settore sanitario, sportivo – è stato nuovamente considerato come elemento cardinale della prevenzione dell’illecito. E’ sempre più visto un elemento di bona gestio imprenditoriale, la cui adozione non passa inosservata qualora sia implementato correttamente, questo sia in materia di S.S.L. che in relazione ad altri ambiti di prevenzione.
Con la collaborazione di Glauco Urbini