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Un confronto con gli studenti dell’Università di Bologna: frodi in competizioni sportive e doping sotto la lente d’ingrandimento dei modelli organizzativi ex D.lgs.vo 231/2001

 

Il titolo delinea il tema di discussione di una lezione di oggi alla cattedra di diritto delle associazioni e delle società sportive dell’Università di Bologna con il Prof. Fabio Fraternali.

Le frodi in competizioni sportive (punite con L. 13 dicembre 1989, n. 401) e il doping ( sanzionato dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376) sono fenomeni molto diffusi soprattutto in ambito calcistico per i flussi economico-finanziari che lo riguardano.

Basti solo pensare che negli ultimi anni si sono verificati molteplici casi relativi al fenomeno del calcioscommesse che hanno dato luogo alla retrocessione della società sportive dalla categoria e dei procedimenti penali a carico sia dei tesserati, sia della persona giuridica.

La recente modifica normativa (legge 3 maggio 2019, n. 39)  con introduzione  dell’ art 25 quaterdecies, D. lgs. 231 /2001 , conferma l’interesse del legislatore per reprimere tali fenomeni.

Occorrerà pertanto valutare l’adeguamento dei modelli di prevenzione alle società sportive che ne già fossero dotate o l’adozione di tale strumento in un’ ottica di evitare reati e sanzioni.

Ecco alcuni interrogativi che ci siamo posti durante la lezione:

  • Quali sono gli istituti giuridici finalizzati a prevenire le frodi e i casi di doping nel mondo dello sport?
  • Le società sportive possono tutelarsi per evitare sanzioni derivanti da calcioscommesse e casi di doping commesse da atleti da loro tesserati?
  • In che modo l’adozione di modelli organizzativi 231 tutela le società e le federazioni sportive da sanzioni penali e amministrative?
  • L’adozione del modello organizzativo esonera la persona giuridica dalla responsabilità dei reati-presupposto commessi dai soggetti apicali della società?

Si segnala come nel Modello 231 adottato dalle più prestigiose società di squadre di calcio vi sia la netta la volontà di contrastare il cd. match fixing mediante la formazione ed informazione non solo dei propri tesserati, ma di ogni altro soggetto che graviti, a qualsiasi titolo intorno alla squadra.

Nel medesimo Modello è, altresì, previsto un obbligo di rinuncia dinanzi a tutte quelle circostanze che potrebbero, anche solo potenzialmente, avere una funzione agevolatrice della condotta di reato punita anche ai sensi dell’art. 25 quaterdecies del D.lgs. n. 231/2001.

Sia l’ampliamento della platea dei reati presupposto di responsabilità delle società (da ultimo, sono entrati in scena anche i reati tributari con l. 19 dicembre 2019 n. 157), sia l’aumento delle contestazioni di infrazioni di legge da parte delle autorità preposte ai controlli, hanno indotto a ritenere il MOGC una realtà imprescindibile per le società calcistiche e, più in generale, per le società che gravitano nel mondo dello sport.

Qualora così non fosse, sarebbe proprio il caso di valutare l’adozione del modello per impedire la commissione di illeciti di cui sarebbe chiamata a risponderne la società ai sensi del D. lgs. vo 231/2001.

Un ‘ultima nota: il Modello 231, se correttamente implementato, consente anche di valutare i presupposti di tutela della governance societaria chiamata direttamente a rispondere di eventuali reati.

Anche il novellato art. 2086 c.c. (D.lgs. vo 12 gennaio 2019 n. 14) impone all’imprenditore di “… istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa…

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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