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Vuoto normativo: annullata ordinanza prefettizia di sospensione patente

La mancata emanazione del decreto ministeriale recante le corrette modalità di svolgimento del test antidroga invalida ogni accertamento?

Con la sentenza n. 513/2024 il Giudice di Pace di Rimini si è espresso positivamente in merito all’annullamento dell’ordinanza prefettizia recante la sospensione cautelare di una patente di guida per il periodo di sei mesi nei confronti di J.M.: per quanto riguarda il presente caso il ricorrente ha contestato la legittimità dell’ordinanza in quanto, con verbale emesso dalla Polizia Stradale di Rimini, gli veniva addebitata la violazione dell’art. 187 comma 8 Codice della Strada. Per una migliore comprensione del motivo di ricorso si riporta il testo dell’art. 187/8° Codice della Strada “…i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,(…), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi”. Si può riscontrare che, come riportato nella seconda parte di tale articolo, tale decreto ministeriale cui si allude, non è mai stato emanato. Ergo, così come evidenziato dal Giudice stesso nella sentenza in questione, non esiste alcuna specifica procedura da seguire o strumentazione da impiegare espressamente prevista ex lege per quanto attiene agli accertamenti sopra citati. In udienza, la Prefettura da un lato ha sostenuto che, pure in mancanza di un decreto, siano state emesse circolari ministeriali, nonché, a detta del Giudice stesso, semplici strumenti di coordinamento dell’attività amministrativa, in particolare le Circolari del Ministero dell’Interno n. 300/a/3213/15/109/42 del 27/04/20215, n. 300/A/1277/19/109/42 dell’11/02/2019 e n. 300/A/3381/19/109/42 del/04/2019, dall’altro che la mancata emanazione di tale decreto non avrebbe comunque impedito al personale sanitario di accertare lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti del ricorrente. Tuttavia, tali affermazioni sono state respinte dal Giudice, in quanto risultano contrastanti con una norma primaria, la quale non può assolutamente essere derogata da una circolare di carattere amministrativo, anzi, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, è vero solo che lex superior derogat inferiori. L’adozione del decreto ministeriale rappresenta un tassello fondamentale, nonché un vuoto normativo, per quanto riguarda il corretto svolgimento degli accertamenti clinico-tossicologici, strumentali e analitici sui campioni di mucosa del cavo orale, nonché presupposto necessario ai fini della legittimità degli stessi, senza cui non può essere garantito il rispetto della riservatezza personale e dell’assenza di pregiudizio per l’integrità fisica dei trasgressori. Tale decisione potrebbe suscitare un dibattito significativo sulle procedure e sulle motivazioni che portano alla sospensione della patente di guida, soprattutto perché rappresenta un importante precedente giuridico. Questo caso mette in luce una lacuna normativa che ha portato all’adozione, a spese del ricorrente, di una misura restrittiva non adeguatamente supportata da un quadro regolamentare chiaro e completo.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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