Abbiamo appena pubblicato un nuovo contributo, disponibile integralmente per gli abbonati della rivista on-line “Sistema Società”, dal titolo “Bancarotta fraudolenta: il commercialista deve aver contribuito alla produzione dell’evento per rispondere quale terzo extraneus“.
La sentenza in commento è la n. 49499 del 5 luglio 2018, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 29 ottobre scorso.
Con tale pronuncia di annullamento senza rinvio la Suprema Corte ha stabilito che, se le condotte delittuose sono state poste in essere dall’amministratore/imprenditore in un momento antecedente rispetto all’intervento del professionista, il commercialista non può essere ritenuto responsabile quale terzo extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta, anche ove lo stesso abbia svolto il proprio incarico in prossimità della declaratoria di fallimento e al fine di scongiurarne o ritardarne l’arrivo. Ciò, naturalmente, a meno che non risulti provato un precedente accordo, tra professionista e imprenditore/amministratore, inerente al compimento di tali condotte criminose.
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