Il nostro studio ha contribuito a far dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 C.d.S. in relazione ad un caso di un nostro assistito al quale era stato notificato un provvedimento di revoca di patente a causa della sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
È stata depositata il 20 febbraio la sentenza n. 24/2020 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 120 C.d.S. nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza.
La questione di legittimità costituzionale è stata rimessa dal TAR Marche e dal Tribunale ordinario di Lecco per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost.
In rilievo viene la contraddizione tra le misure che nei confronti del medesimo soggetto sono rispettivamente adottabili dal magistrato di sorveglianza (il quale nel disporre la misura di sicurezza, “può” consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare a far uso della patente di guida) e dal Prefetto il quale, viceversa, sulla base della norma censurata “deve” poi comunque revocarla. Da qui, il profilo di violazione del principio di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza che ha comportato la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 C.d.S. con l’art. 3 della Costituzione.