Nel caso di violazione della legge fiscale, già sanzionata dall’amministrazione finanziaria, e di condanna penale per il medesimo fatto, non vi sarebbe violazione del principio del “ne bis in idem“, qualora vi sia contemporaneità tra procedimento amministrativo e penale.
In particolare, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 2456 depositata il 14.02.2018) richiama i principi della sentenza della Corte Edu nel procedimento A. e B. c/ Norvegia con le seguenti parole: “Secondo la Corte Edu, la disposizione convenzionale (ndr. art. 4 prot. 7 CEDU) non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (§ 130), verificando gli scopi delle stesse sanzioni e dei profili della condotta considerati, la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per evitare “per quanto possibile” duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalità complessiva della pena (§ 133)“.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha giudicato che non violasse il principio del “ne bis in idem” la condanna di un imprenditore bergamasco per i reati fiscali di cui agli artt. 2 e 8 D. Lgs. 74/2000 poiché, vista la contemporaneità della erogazione delle sanzioni amministrative a pochi mesi di distanza le une dalle altre, deve ritenersi una “connessione temporale sufficientemente stretta ” tra i due procedimenti sanzionatori.
La questione è particolarmente controversa alla luce anche della precedente sentenza della Corte Edu “Grande Stevens” che aveva criticato il sistema italiano del “doppio binario” in tema di reati finanziari.
A tal proposito, proprio con riferimento alla violazione nel sistema italiano del principio del “ne bis in idem” sui reati finanziari, l’Avvocato Generale ha concluso innanzi alla CGUE per una sua presunta violazione (conclusioni depositate il 12.09.2017 nella causa C – 524/2015).