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No all’autoriciclaggio se non è dimostrato il superamento della soglia del “presupposto” reato tributario

Il titolo della news è un nuovo contributo che il Nostro Studio ha pubblicato sulla rivista Sistema Società in data 3 maggio 2021.
La Corte di Cassazione, pen., sez. II, sentenza del 29 marzo 2021, n. 11986 ha espresso il seguente principio di diritto: “Il mancato raggiungimento della soglia di punibilità delle varie fattispecie incriminatrici di cui al d.lgs. vo 10 marzo 2000 n. 74 non integra il reato “presupposto” del delitto di autoriciclaggio. Pertanto, ai fini della configurazione di quest’ultimo reato è necessario dimostrare il superamento della soglia di punibilità dei reati tributari”.

In applicazione del principio suddetto, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip nei confronti di due amministratori di una srl accusati di autoriciclaggio (art. 648 ter -1  c.p.) per aver posto in essere contratti simulati volti ad ostacolare la provenienza delittuosa delle somme provento anche di illeciti tributari.

Ne è uscita un’interessante analisi del delitto di autoriciclaggio in relazione ai reati tributari con un collegamento alla giurisprudenza relativa alle misure cautelari riferite a quest’ultima tipologia di reati (laddove gli “ermellini” hanno ritenuto possibile il ricorso a “presunzioni semplici” unicamente nella fase cautelare).

Il contributo è disponibile per esteso sulla rivista Sistema Società del Gruppo sole 24 ore nel numeri di maggio. Buona lettura

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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