Interessanti conclusioni quelle depositate il 12 settembre 2017 (nella causa C-524/15) dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE che richiamano l’attenzione degli interpreti e di quanti sono sottoposti ad un procedimento penale e ad uno amministrativo.
Lo stop alle doppie sanzioni penali e amministrative viene proprio dall’Avvocato Generale della CGUE, laddove la sanzione amministrativa presenti gli stessi caratteri della sanzione penale e quindi lo stesso grado di afflittività.
A far parlare del principio del ne bis in idem era già stata la sentenza “Grande Stevens e altri c/ Italia” (4 marzo 2014), in cui la Corte EDU aveva evidenziato la propria contrarietà ad una doppia sanzione. Inoltre, aveva espresso riserve sul procedimento sanzionatorio amministrativo, privo di alcune garanzie proprie del procedimento penale (ad es. il contraddittorio).
Le conclusioni dell’Avvocato Generale riguardano tre ricorsi riuniti, tra cui quello presentato dal noto immobiliarista Ricucci su cui si era poggiata la “spada di Damocle” di una sanzione pecuniaria consistente che si andava ad aggiungere ad una sentenza penale di patteggiamento per violazioni riguardanti insider trading e market abuse.
Sarà ancor più interessante la decisione della CGUE, considerata l’attualità e l’acceso dibattito sull’applicazione di sanzioni penali ed amministrative nei reati fiscali e finanziari.